COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

In un ambito lavorativo serio e dinamico si coordinano in funzione della sicurezza i programmi di intervento dei progettisti architettonici, impiantistici, strutturali ecc.
Ai sensi del D.lgs. 81/08, Legge 88 del 7 Luglio 2009 e D. lgs. 106 del 3 Agosto 2009 nei quali sono prescritte le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, viene approntato il Piano di Sicurezza dell’Opera in funzione dei progetti redatti, viene eseguita un’analisi del Costo della Sicurezza da applicare nel corso dell’esecuzione, riportando tali costi nel piano.
Viene redatto il fascicolo dei lavori futuri.
Il coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione deve redigere il Piano di Sicurezza contenente tutte le misure necessarie ad eliminare o contenere i rischi delle lavorazioni puntando principalmente sull’analisi dettagliata del progetto e alla conseguente individuazione con il progettista di eventuali modifiche da apportare per ridurre durante la costruzione del fabbricato le probabili fonti di rischio.
La funzione di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione è fornita a supporto di committenti privati, progettisti e direttori lavori.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Durante la realizzazione dell’opera, effettuando sopralluoghi in cantiere, viene assicurata l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani, l’ adeguamento dei Piani e del Fascicolo Tecnico in relazione all’esecuzione dei lavori, la verifica e l’attuazione del coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Viene proposta al committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese, la risoluzione dei contratti in caso di inosservanze.
Nella fase di realizzazione dell’opera, in caso di pericolo grave ed imminente, si sospendono le lavorazioni fino all’eliminazione dei motivi di pericolo ed all’adeguamento alle corrette condizioni di sicurezza.